Edilizia ed Urbanistica, Rassegna

EDILIZIA E URBANISTICA: 1. Edilizia e urbanistica – Piano ambientale – Ente gestore del parco – Ampliamento del parco includendo area relativa ad uno stabilimento produttivo – Legge regionale Veneto 16 agosto 1984, n. 40 – Ammissibilità – Approvazione del Consiglio regionale – Violazione delle prerogative istituzionali regionali – Esclusione – Rapporto con lo strumento urbanistico comunale e con il piano regionale territoriale di coordinamento – Art. 6, commi 1 e 2, legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 – Prevalenza.

1. La legge regionale del Veneto 16 agosto 1984, n. 40 ha attribuito all’Ente gestore del parco,
attraverso il piano ambientale, la possibilità di apportare delle modifiche “al perimetro del parco”.
L’approvazione definitiva del piano ambientale spetta al Consiglio regionale, con la conseguenza che
non è ravvisabile nessuna violazione delle prerogative istituzionali degli organi regionali. Ai sensi
dell’art. 6, della l.r. 10 ottobre 1989, n. 38, nell’ambito del “perimetro del parco”, le prescrizioni e i
vincoli del piano ambientale prevalgono sia su quelli del piano regionale territoriale di
coordinamento, sia su quelli dello strumento urbanistico comunale [nel caso in esame, la Italcementi
s.p.a., e poi Ital Real Estate s.r.l.(subentrata), avevano impugnato le delibere relative all’adozione e
all’approvazione del piano ambientale, con il quale si era ampliato il perimetro del parco dei Colli
Euganei, includendo all’interno del perimetro anche il loro stabilimento produttivo. Il Consiglio di
Stato ha evidenziato, tra l’altro, che, l’area sulla quale insiste il compendio produttivo è posta nella
zona di accesso al parco e che ciò rendeva pertanto ragionevole la sua inclusione nel perimetro del
parco, per intuibili esigenze di gestione e di fruizione del parco stesso].

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 8 aprile 2024, n. 3194

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